19 Marzo 2024 4:59

Statuto

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER ABRUZZO,
in sigla
AIS ABRUZZO
********
ART. 1 – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, TERRITORIO
È costituita con sede in Fara Filiorum Petri (Ch), alla Via San Giacomo n. 58/4 e
con durata indeterminata, l’Associazione Italiana Sommelier Abruzzo, siglabile
come AIS ABRUZZO. La suddetta denominazione potrà essere seguita e/o
accompagnata da acronimi, sigle o abbreviazioni richiesti da inderogabili norme di
legge.
L’Associazione è costituita da Soci AIS che hanno eletto domicilio nella Regione
ABRUZZO e svolge la propria attività nell’ambito territoriale della Regione
Abruzzo.
L’Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere e organo sindacale
e/o politico.
Il logo dell’Associazione è costituito da un tastevin stilizzato che può essere
associato alla dicitura Associazione Italiana Sommelier Abruzzo.
ART. 2 – SCOPO SOCIALE E ATTIVITÀ
L’Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo primario di qualificare la figura e
la professione di Sommelier, nonché di valorizzare la cultura del vino e
dell’enogastronomia.
Essa svolge ogni attività di carattere culturale, didattico e editoriale per
promuovere la conoscenza e il consumo responsabile dei vini e di altre bevande
Giovanni Maria Plasmati
alcoliche e per valorizzare l’enogastronomia, curando direttamente e nelle
opportune sedi la preparazione professionale dei Sommelier e del personale
docente.
Promuove, anche in sede legislativa locale, l’introduzione della propria didattica
nonché la valorizzazione della cultura del vino e il riconoscimento della figura
professionale del Sommelier, in ogni ordine di scuola operante nel settore
alberghiero, della ristorazione e dell’agroalimentare in genere.
L’Associazione sostiene inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre
Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al
raggiungimento dello scopo sociale.
L’Associazione si riconosce integralmente nello spirito, nella sostanza, nelle
direttive dello Statuto dell’Associazione Italiana Sommelier nazionale, che opera
su tutto il territorio italiano e della quale costituisce emanazione a livello regionale,
ma rispetto alla quale ha piena autonomia patrimoniale e amministrativa.
L’Associazione è pertanto costituita in conformità ai principi suggeriti dallo Statuto
e dai Regolamenti dell’Associazione Italiana Sommelier nazionale, ai quali deve
uniformarsi.
L’uso del marchio dovrà essere conforme alle direttive vincolanti dell’AIS
nazionale, che in difetto potrà disporre la revoca della concessione dell’uso del
nome e del logo che appartengono alla predetta Associazione nazionale.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, l’Associazione svolge attività didattiche
e formative tra cui i Corsi di qualificazione professionale per Sommelier in
conformità al Regolamento della didattica nazionale.
Può svolgere anche attività di carattere commerciale, purché sia accessoria, non
prevalente e volta al raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.
ART. 3 – CATEGORIE DEI SOCI
Possono essere Soci tutti coloro che condividono lo scopo e gli ideali
dell’Associazione Italiana Sommelier. L’adesione all’Associazione è volontaria e
avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 4.
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci, tutti soggetti alle
norme statutarie e deontologiche:
A) Socio
È Socio la persona fisica che ha iniziato, e non completato, il percorso didattico
AIS e chi condivide e intende sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi
all’Associazione.
B) Socio Sommelier
È Socio Sommelier la persona fisica che ha superato l’esame finale del percorso
didattico AIS, oppure è in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o
all’estero. L’equivalenza del titolo sarà giudicata e stabilita caso per caso dalla
Giunta Esecutiva Nazionale.
La menzione “Professionista” in aggiunta a quella di “Socio Sommelier” è
disciplinata dal Regolamento di attuazione dello Statuto dell’AIS nazionale.
C) Socio Sommelier Onorario
È Socio Sommelier Onorario la persona fisica che, per chiara fama, capacità ed
esperienza, ha operato con successo nel settore vitivinicolo ed enogastronomico e
chi, pur non operando in tale settore, si è reso particolarmente meritevole per
l’opera svolta a favore dell’Associazione Italiana Sommelier. I Sommelier Onorari
sono nominati e revocati a insindacabile giudizio della Giunta Esecutiva Nazionale
dell’AIS, non hanno diritto di voto e sono esonerati dal versamento della quota
sociale.
D) Socio Sostenitore
È Socio Sostenitore la persona fisica, giuridica o l’Ente che, riconoscendo nelle
finalità dell’Associazione un motivo di promozione sociale, culturale e educativo
connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrisponde le quote
stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale dell’AIS.
Potranno essere introdotte eventuali altre menzioni in aggiunta alla qualità di
Socio, quali, a puro titolo esemplificativo, “Sommelier dell’Olio”,
“Sommelier-Enologo”, disciplinate in un apposito Regolamento.
Possono iscriversi all’AIS le persone fisiche che hanno conseguito la maggiore età.
È altresì consentita l’iscrizione a coloro che abbiano compiuto gli anni sedici, fatto
salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di somministrazione di bevande
alcoliche.
Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee nazionali e della propria
Associazione regionale.
Hanno diritto di voto i Soci di cui ai punti A, B e D del presente articolo che
abbiano pagato – entro il 28 (ventotto) febbraio dell’anno in corso – la quota
associativa. Eventuali pagamenti effettuati dopo tale data consentono di acquisire
e/o mantenere la qualità di Socio, ma non danno diritto di voto in Assemblea e
nelle votazioni per il rinnovo degli organi sociali nazionali e regionali .
Il diritto di voto in Assemblea da parte del minore dovrà essere esercitato dal
rappresentante legale del medesimo.
Per coloro che si iscrivono per la prima volta all’Associazione successivamente al
31 (trentuno) agosto, l’iscrizione stessa avrà validità dalla data di pagamento della
quota associativa sino al 31 (trentuno) dicembre dell’anno successivo, ferme
restando per l'anno in cui è stato effettuato il pagamento le limitazioni di cui al
presente articolo e quelle previste dal regolamento dell’AIS nazionale.
L’associato che entro il 31 dicembre dell’anno in corso non ottempera al
pagamento della quota sociale, perde anche la qualità di Socio.
Qualora il Socio Sostenitore sia una persona giuridica o un Ente, può esercitare il
diritto di voto tramite il suo legale rappresentante o persona dallo stesso
espressamente all’uopo delegata.
ART. 4 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L’iscrizione del Socio avviene a semplice richiesta mediante compilazione di
apposito modulo cartaceo o telematico.
L’iscrizione del Socio minorenne dovrà essere effettuata dal rappresentante legale,
genitore o esercente la responsabilità genitoriale, che agirà in nome e per conto del
minore che chiede di aderire all’Associazione.
Il Socio che aderisce all’Associazione Italiana Sommelier è automaticamente
iscritto all’Associazione regionale presso la quale si è iscritto per la prima volta.
L’iscrizione non è valida se contemporaneamente non è perfezionata l’iscrizione
all’Associazione Italiana Sommelier.
La qualità di Socio si perde per morte, recesso, perdita dei diritti civili, mancato
pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre dell’anno di competenza o a
seguito del provvedimento disciplinare di cui all’art. 22, n. 4. dello Statuto dell’AIS
nazionale. Il Socio espulso non può iscriversi nuovamente all’Associazione.
Il Socio che intende esercitare il diritto di recesso deve comunicarlo in forma
scritta alla Segreteria della Sede Nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier e
alla Segreteria dell’Associazione regionale di appartenenza.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle previsioni di cui
all’art. 24 C.C.
La qualità di Socio è intrasmissibile a qualunque titolo.
ART. 5 – ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione regionale sono i seguenti:
– Assemblea;
– Consiglio Direttivo;
– Presidente;
– Vice Presidente;
– Organo di controllo.
Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe da
un Socio persona fisica ad altro Socio o a terzi.
I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni
delle delibere che li riguardano anche indirettamente.
ART. 6 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è formata dai Soci appartenenti alle categorie di cui all’art. 3.
È convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo, per pubblici
proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sulla rivista organo ufficiale
dell’Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale
dell’Associazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata
per la riunione dell’Assemblea in prima convocazione.
L’Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno
un decimo dei Soci, ai sensi dell’art. 20 C.C.
L’Assemblea nomina il Presidente e il Segretario dell’Assemblea stessa.
Spetta all’Assemblea:
– fornire le indicazioni per l’attuazione degli scopi sociali;
– approvare la relazione del Presidente;
– approvare il bilancio di esercizio e la relazione previsionale programmatica
annuali;
– modificare lo Statuto, se convocata per tale scopo;
– stabilire i rimborsi forfettari e gli eventuali compensi, nei modi meglio visti, per
gli organi sociali.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di
almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida
qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le decisioni sono
prese a maggioranza semplice, tranne quelle relative alle modifiche statutarie e allo
scioglimento dell’Associazione, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata.
ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto ogni quattro anni
dai Soci, composto:
– dal Presidente regionale;
– da n. 3 (tre) Consiglieri eletti su base regionale. Detti componenti dovranno
comunque essere di numero non superiore alle delegazioni presenti
nell’Associazione regionale .
da tanti Consiglieri quante sono le Delegazioni regionali, eletti su base di
Delegazione; ogni Delegazione dovrà esprimere almeno un candidato e dovrà
essere rappresentata in Consiglio Direttivo da un Consigliere.
I componenti di cui alle lettere a) e b) sono eletti da tutti i Soci appartenenti
all’Associazione regionale.
I Consiglieri di cui alla lettera c) sono eletti dai soli Soci appartenenti alla relativa
delegazione. Detti Consiglieri devono appartenere alla Delegazione nella quale
vengono eletti e non possono figurare nella lista dei candidati sub a) e b).
Le modalità di presentazione delle candidature e di espressione del voto sono
disciplinate da apposito Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio Nazionale
dell’AIS al quale l’Associazione regionale deve attenersi.
In caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei Consiglieri di cui alla
lettera c) lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla stessa
delegazione del consigliere venuto meno. Nel caso non vi fosse un primo dei non
eletti si procederà ad elezione del nuovo Consigliere nell’ambito della delegazione
di appartenenza del Consigliere da sostituire. Se il Consigliere da sostituire
apparteneva alla categoria sub b) il nuovo Consigliere sarà nominato dal Consiglio
Direttivo che lo sceglierà tra i soci della regione.
Il Consiglio Direttivo:
– determina la politica associativa nel territorio di competenza;
– indica le linee programmatiche dell’Associazione;
– autorizza tutti gli atti di gestione comportanti singolarmente impegni di spesa
superiori a euro 10.000,00 (euro diecimila/00);
– nomina e revoca i Delegati tra i Consiglieri eletti;
– nomina e revoca il Vice Presidente scelto tra i suoi componenti su indicazione del
Presidente.
Il Consiglio è convocato ad iniziativa del Presidente ogni volta che ve ne sia la
necessità o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. La convocazione deve
essere fatta a mezzo mail almeno cinque gg. prima o, in caso di urgenza da
esplicitare, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire un Comitato Esecutivo, composto
dal Presidente e da tre a sette membri da questo nominati tra i Consiglieri. Detto
Comitato avrà il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio e di
deliberare sulle materie per le quali abbia ricevuto espressa delega dal Consiglio,
che potrà comunque sempre modificare o annullare le delibere del Comitato
Esecutivo nella prima riunione successiva.
L’Associazione può avere dei Responsabili di settore per le attività più importanti
quali, ad esempio: didattica, stampa e editoria, servizi di Sommelier, pubbliche
relazioni, grandi eventi, ecc., nominati dal Presidente, sentito il parere del
Consiglio Direttivo. I Responsabili di settore, qualora non rivestano la carica di
Consigliere, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
I Consiglieri nazionali dell’AIS facenti parte dell’Associazione regionale possono
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
ART. 8 – DELEGAZIONI E DELEGATI
L’Associazione regionale è divisa in zone, dette Delegazioni, che possono
corrispondere al territorio amministrativo delle attuali Province o di una porzione
di esse, oppure di un gruppo di Comuni tra loro confinanti, anche ricadenti in
Province diverse.
L’organizzazione dell’attività nell’ambito delle Delegazioni è attribuita al Delegato
nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti eletti di cui all’art. 7 lettere b) e
c) su proposta del Presidente. Il Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato,
può revocare tale delega attribuendola ad altro Consigliere.
Nelle Delegazioni formate complessivamente da più di cinquanta Soci, e nelle
altre, qualora lo ritenga opportuno, il Delegato, entro 30 (trenta) giorni
dall’attribuzione della delega, nomina un Consiglio di Delegazione formato da non
meno di tre e non più di dieci Consiglieri, scelti tra i Soci appartenenti alla
Delegazione stessa.
Il Consiglio di Delegazione collabora con il Delegato nello svolgimento dei suoi
compiti.
La Delegazione di appartenenza di ciascun Socio è determinata in base
all’indirizzo indicato dal Socio stesso al momento della sua prima iscrizione
all’AIS (c.d. “domicilio AIS”).
Le Delegazioni devono avere un minimo di quindici Soci Sommelier.
L’istituzione delle Delegazioni deve essere approvata dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione, su proposta del Presidente, e comunicata alla segreteria
dell’Associazione Italiana Sommelier.
ART. 9 – PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti, attivi e passivi,
con i terzi, nonché in giudizio.
Il Presidente:
– è eletto, ogni quattro anni, dai Soci;
– è eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi;
– è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo;
– nomina ed eventualmente revoca i componenti del Comitato Esecutivo;
– nomina gli eventuali Responsabili di settore, sentito il parere non vincolante del
Consiglio Direttivo;
– convoca le riunioni del Consiglio Direttivo;
– stipula i contratti per conto dell’Associazione, previa deliberazione del Consiglio
Direttivo;
– cura l’unità di indirizzo dell’attività associativa;
– provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere del Consiglio
Direttivo;
– compie tutti gli atti di gestione a esclusione di quelli che comportino
singolarmente impegni di spesa superiori a euro 10.000,00 (euro diecimila/00).
Il Presidente dell’Associazione regionale, in caso di suo impedimento temporaneo,
è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente può delegare parte delle sue competenze al Vice Presidente, oppure a
uno o più Consiglieri.
Qualora, per qualunque motivo, venisse a mancare la figura del Presidente
dell’Associazione regionale, tutte le cariche regionali automaticamente decadono e
la Giunta Esecutiva Nazionale provvede a indire nuove elezioni nel più breve
tempo possibile. Fino all’elezione del nuovo Presidente e alla conseguente nomina
del nuovo Consiglio Direttivo, le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte
dal Vice Presidente.
Qualora il Presidente per obiettivo e prolungato impedimento o per negligenza
grave, non fosse in condizione di svolgere il suo mandato, il Consiglio Direttivo,
previa comunicazione alla Giunta Esecutiva Nazionale, deve convocare
l’Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del Presidente. In caso di
inerzia la GEN potrà disporre il commissariamento dell’Associazione regionale. In
caso di revoca del Presidente o di commissariamento dell’Associazione regionale
decadono tutte le cariche regionali e la GEN provvede a indire senza indugio nuove
elezioni, prendendo i provvedimenti necessari per assicurare la continuità
dell’attività associativa nell’Associazione regionale , nominando, se del caso, un
Commissario o affidando al Vice Presidente le funzioni di ordinaria
amministrazione.
ART. 10 – VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente:
– è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente;
– riveste di diritto la carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
– sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di assenza o impedimento
temporaneo del Presidente stesso;
– può esercitare parte delle competenze del Presidente in base a precisa delega dello
stesso.
ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO
Il controllo legale dell’Associazione è affidato a un Revisore eletto tra i Soci iscritti
al Registro dei Revisori Legali. Deve essere eletto anche un componente supplente,
anch’esso iscritto al Registro dei Revisori Legali.
Detto Revisore:
– è eletto, ogni quattro anni, dai Soci;
– esercita il controllo legale dei conti;
– vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento di Attuazione
e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– svolge ogni altro compito affidatogli dalla legge;
– esprime parere scritto sul bilancio.
Il compenso del Revisore è stabilito dall’Assemblea. Possono essere inoltre previsti
rimborsi delle spese sostenute nell’espletamento della carica.
Il Revisore è eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.
Il Revisore è convocato alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato
Esecutivo e alle Assemblee, alle quali può partecipare.
ART. 12 – CARICHE SOCIALI E ASSUNZIONE DI PERSONALE
I titolari delle cariche sociali rispondono del proprio operato, verso i Soci e
l’Associazione, secondo le regole del mandato.
Per tutti i componenti degli organi sociali possono essere previsti rimborsi delle
spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, le spese non
documentabili, entro un limite forfettario fissato dall’Assemblea, ed eventuali
compensi, sempre stabiliti dall’Assemblea nei limiti previsti dall’art. 10, comma 6,
del Decreto Legislativo 460/97.
L’Associazione può assumere personale rispettando le normative vigenti. In caso di
assunzione, i Soci che rivestono cariche sociali decadono immediatamente da
queste.
Il Consiglio Direttivo può disporre compensi e rimborsi spese per attività svolte da
terzi a favore dell’Associazione regionale.
ART. 13 – PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCI
L’Associazione non ha fini di lucro, non ha e non intende avere per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale ed è regolata dal Codice
Civile e dalle leggi speciali vigenti alla stessa applicabili.
Il patrimonio è costituito:
– da un eventuale fondo di dotazione iniziale che si provvederà ad accantonare, non
inferiore nel minimo stabilito dalla Autorità Amministrativa competente, ai fini
dell’eventuale richiesta del conferimento del riconoscimento giuridico costituito da
un deposito monetario che, nella misura di 1/3 (un terzo) costituirà il fondo
patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che
instaurino rapporti con l’Associazione;
– dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
– da avanzi di gestione degli esercizi annuali e da eventuali fondi di riserva.
Le entrate dell’Associazione regionale sono costituite da:
– porzioni di quote associative obbligatorie versate annualmente dai Soci
all’Associazione Italiana Sommelier nazionale e ristornate, per la quota stabilita dal
Consiglio Nazionale, alle Associazioni regionali/territoriali in misura non inferiore
al 20% (venti per cento) della quota versata all’AIS nazionale;
– proventi derivanti dalla gestione dei Corsi di qualificazione per Sommelier;
– proventi derivanti dai corrispettivi specifici e contributi supplementari collegati
alla fruizione di prestazioni effettuate sempre in conformità alle finalità
istituzionali;
– proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività,
anche commerciale e non prevalente, svolte nei limiti consentiti dallo Statuto;
– liberalità, contributi ed elargizioni in denaro.
Il bilancio di esercizio è redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2423 e
seguenti o 2435 bis del Codice Civile.
Il progetto di bilancio di esercizio e la relazione previsionale programmatica
preventiva, predisposti dal Consiglio Direttivo, con i relativi allegati, sono a
disposizione, in visione, dei Soci aventi diritto al voto entro i 15 (quindici) giorni
liberi precedenti l’Assemblea, presso la Sede regionale.
L’esercizio sociale ha la durata di un anno, comincia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ciascun anno.
Il bilancio di esercizio e la relazione previsionale programmatica sono approvati
ogni anno dall’Assemblea dei Soci.
L’Assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero nel termine più lungo
di centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al 2° comma dell’art.
2364 C.C. In tale ultima ipotesi la relazione di gestione deve segnalare le ragioni
della dilazione.
Il bilancio dell’Associazione regionale è inviato dal Presidente alla Giunta
Esecutiva Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione da parte
dell’Assemblea dell’Associazione regionale , unitamente al verbale di Assemblea.
Qualora l’Associazione regionale non provvedesse a inviare il bilancio, la Giunta
Esecutiva Nazionale potrà richiedere al Collegio dei Revisori Legali dell’AIS
nazionale di procedere alla verifica della contabilità dell’Associazione regionale,
con compensi e spese dei Revisori a carico di quest’ultima. Qualora dovessero
emergere gravi irregolarità, la Giunta Esecutiva Nazionale potrà disporre il
commissariamento dell’Associazione regionale.
ART. 14 – LIBRI SOCIALI
L’Associazione deve dotarsi dei Libri Sociali previsti dalle norme di legge in
vigore.
ART. 15 – DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
Gli utili, gli avanzi, i fondi, le riserve, il capitale dell’Associazione non possono
essere distribuiti agli associati sotto nessuna forma, salvo il caso in cui la loro
destinazione o distribuzione siano imposte a norma di legge.
ART. 16 – SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Ogni violazione dello Statuto e del Regolamento dell’AIS nazionale, del presente
Statuto, dell’eventuale Regolamento di attuazione e qualunque altra azione e/o
omissione che leda la dignità e il prestigio, e/o comunque produca danno di ogni
genere e specie al singolo Socio e/o all’Associazione dà luogo all’applicazione
delle sanzioni disciplinari contemplate nello Statuto dell’Associazione Italiana
Sommelier, che sono irrogate a seguito del procedimento disciplinare previsto nello
stesso Statuto nazionale.
ART. 17 – ATTIVITÀ VIETATE
I Soci dell’Associazione si impegnano a non esercitare attività in contrasto o in
concorrenza con quelle dell’Associazione Italiana Sommelier così come definite
dallo Statuto dell’AIS nazionale e dal relativo Regolamento di attuazione.
Il Socio che incorra in tali mancanze sarà, su segnalazione, deferito al Collegio dei
Probiviri dell’Associazione Italiana Sommelier nazionale, che deciderà ai sensi
dello Statuto dell’AIS nazionale.
È fatto divieto a chiunque di utilizzare il marchio, il logo e le insegne
dell’Associazione Italiana Sommelier senza la preventiva autorizzazione scritta del
Presidente Regionale o, qualora si tratti di eventi di rilevanza nazionale, della
Giunta Esecutiva Nazionale dell’AIS.
ART. 18 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI
Non possono rivestire cariche sociali:
– coloro che rivestono cariche sociali in altri Enti e/o Associazioni aventi scopi
analoghi e/o affini a quelli dell’AIS;
– coloro che stanno scontando un periodo di sospensione ai sensi dello Statuto
dell’AIS;
– coloro che sono stati espulsi ai sensi dello Statuto dell’AIS;
– gli inabilitati all’esercizio di un’impresa commerciale e gli incapaci ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
– gli interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
gli interdetti dai pubblici uffici;
– gli interdetti da una professione o da un’arte;
– gli interdetti legali;
– gli incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione.
ART. 19 – REGOLAMENTO
L’eventuale Regolamento di attuazione del presente Statuto sarà approvato dal
Consiglio Direttivo.
ART. 20 – MODIFICHE STATUTARIE
Le proposte di modifica del presente Statuto, possono essere presentate dal
Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. In tal
caso il Consiglio Direttivo deve convocare un’Assemblea nel luogo che ritiene più
opportuno, entro 6 (sei) mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello
Statuto.
Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza e il voto
favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto, mentre in seconda
convocazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti,
aventi diritto al voto.
Eventuali modifiche statutarie dovranno essere preventivamente approvate dal
Consiglio Nazionale dell’AIS o dalla Commissione all’uopo costituita.
ART. 21 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto
favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Eventuali avanzi di liquidazione saranno devoluti a Enti e/o Istituzioni aventi
finalità analoghe a quelle dell’Associazione o per fini di pubblica utilità.
ART. 22 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, nonché dallo Statuto, dal
Regolamento di attuazione e dal Regolamento elettorale dell’Associazione Italiana
Sommelier, la presente Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice
Civile, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.
ART. 23 – CONFLITTI DI COMPETENZA
Sugli eventuali conflitti di competenza fra l’Associazione regionale e
l’Associazione Italiana Sommelier si pronuncia il Collegio dei Probiviri dell’AIS
nazionale.
ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
Il presente Statuto entra in vigore al momento dell’approvazione da parte
dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente regionale e i Revisori dei conti attualmente in carica saranno
rieleggibili solo per un ulteriore mandato consecutivo, a prescindere dal numero dei
mandati già svolti.
Gli attuali componenti degli organi sociali, restano in carica fino alla scadenza del
mandato in corso.
Francavilla al Mare, lì 24 gennaio 2018
Firmato in calce e a margine D'Angelo Gaudenzio, Fabbiani Duilio, Di Lello
Angela, Benvenuto Marianna, Duranti Armando, Liberatore Stanislao, Blasioli
Sabrina, Iannetti Antonio, Carota Giancarlo e Cetrullo Giuseppe, Notaio Giovanni
Maria Plasmati, sigillo

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